Ambito XIX - Progetti
Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsanpietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio
I progetti di ambito sociale xix
Autorizzazione Strutture Socio-Sanitarie

Tutti i soggetti publici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire servizi e strutture per l'infanzia e l'adolescenza e/o strutture socio- assistenziali e socio- educative devono essere in possesso di una specifica autorizzazione.
Tale autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui è ubicata la struttura, sentita la Commissione Tecnico Consultiva appositamente istituita presso l'Ambito Territoriale Sociale XIX, ciò al fine di garantire la qualità del servizio in termini organizzativi, strutturali e di sicurezza.
SERVIZI E STRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.R. 9/2003
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n.9
REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 13
REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1
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DESCRIZIONE |
La L.R. 13 maggio 2003, n. 9 – Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” ed il relativo regolamento attuativo n° 13/2004 come successivamente modificato, individua e definisce i servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione e sancisce l'obbligatorietà del possesso dell'autorizzazione al funzionamento.
La legge regionale n.9/2003 stabilisce che i servizi possono essere gestiti dai Comuni, anche in forma associata, o da altri soggetti pubblici o privati autorizzati; a tal fine, il titolare del servizio, ai sensi dell’art.14 della suddetta legge, presenta domanda di autorizzazione al Comune dove il servizio è ubicato. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un referente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio.
Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, qualora siano intervenuti requisiti aggiuntivi di qualità, come definiti dalla L.R. n.9/2003 art. 23, il titolare del servizio può richiedere l'accreditamento della struttura secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n.13/2004. |
PROCEDURA | |
MODULISTICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO | |
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI | Griglia requisiti strutturali |
NIDI DOMICILIARI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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DESCRIZIONE |
La Regione Marche con DGR n. 1038 del 09/07/2012, DGR 1197 del 01/08/2012, L.R. 9/2003 disciplina il servizio sperimentale di “nidi domiciliari”, stabilendo i requisiti e le caratteristiche dei nidi sotto il profilo organizzativo e di ricettività. Il servizio “Nidi domiciliari” si svolge, di norma, nell’abitazione dell’educatore o comunque, in un’altra abitazione di cui l’operatore ha la disponibilità. L’immobile deve essere conforme alle norme vigenti in materia di civile abitazione e a quelle tecniche volte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini e deve comprendere almeno due locali distinti, di cui uno da dedicare alle attività ludico-educative e uno da destinare ai bambini per il riposo. Si potranno accogliere fino a un massimo di cinque bambini allo stesso tempo di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e tre in presenza di un bimbo al di sotto dell’anno di età. Lo spazio deve essere direttamente proporzionale al numero di bambini accolti: ogni bambino deve poter disporre di una superficie minima di mq. 5. Il servizio prevede un orario di apertura che può andare dalle ore 7 alle 22. Il Nido Domiciliare può essere attivato solo se autorizzato dal Comune ed in presenza di una nuova figura professionale quella degli Operatori di nido domiciliare.
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PROCEDURA | |
MODULISTICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO |
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE L.R. 20/2002
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 20
REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2004, n. 1
allegato A - REQUISITI SRUTTURE
allegato B- REQUISITI PERSONALE
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DESCRIZIONE |
La legge regionale n. 20 del 6 novembre 2002 – Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale -, ed il relativo regolamento attuativo n. 1 dell’8 marzo 2004 come più volte integrato e modificato, prevedono nel dettaglio i requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere le strutture socio-assistenziali e socio-educative al fine di ottenere la necessaria autorizzazione al funzionamento. La legge regionale classifica le varie tipologie di strutture in tre grandi categorie, a seconda della loro prevalente funzione abitativa o tutelare o protetta. Sono soggette ad autorizzazione le modificazioni delle strutture e dei servizi, già autorizzati ai sensi della L.R. n.20/2002, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal relativo regolamento regionale nonché le trasformazioni di tipologia di struttura, l’ampliamento, il trasferimento della sede della titolarità. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un referente del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio. |
PROCEDURA | Procedura relativa alla L.R. 20/2002 |
MODULISTICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE | Domanda di autorizzazione |
CHECK LIST DOCUMENTI DA ALLEGARE | Check list L.R. n. 20/2002 |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
LEGGE REGIONALE 14 marzo 2017, n. 7 Modifiche della legge regionale 30 semmbre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio - sanitari e sociali pubblici e privati disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio - sanitari e sociali pubblici e privati".
LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 21 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati |
DESCRIZIONE |
Ai sensi dell’art. 25 (Norma transitoria) L.R. 21/2016 “Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), e nella deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200.”
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Componenti Commissione LR 20/02
Presidente Coordinatore d'Ambito Alessandro Ranieri
Componente Dr. Giuseppe Ciarrocchi
Componente Dr. Vittorio Scialè
Componente Dr. Michele Tomassini
Componenete Ing. Mauro Fortuna
Componente Sig.ra Fiorella Traini
INFO
Fermo
Ambito Sociale XIX
P.le Azzolino n. 18
Tel. 0734.603167 ida.imperato@comune.fermo.it
Orari: Martedi e Giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30
Referente: Ida Imperato