Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsanpietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio
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Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto, non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido).
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357,legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie, l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2017 è di 144 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
A partire dalle 10 del 17 luglio 2017 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2017 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
Le istruzioni operative per il 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017.
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.
Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:
Per il 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre-dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettono i bollettini di pagamento oltre tale data, le ricevute potranno essere allegate successivamente e, comunque, non oltre il 1 aprile dell’anno successivo.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
È importante che le ricevute riportino sia il codice fiscale del richiedente che quello del minore.
In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino, nel caso in cui si tratti di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto all’inizio della frequenza. In tale caso dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri l’inserimento del minore in graduatoria e la previsione del pagamento differito.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
È importante che le ricevute riportino sia il codice fiscale del richiedente che quello del minore.
In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, dovrà essere allegata in relazione a ogni mese a cui si riferisce. Ad esempio una fattura, relativa al pagamento del periodo di frequenza gennaio -marzo, dovrà essere allegata, per poter ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, sia per il mese di gennaio, sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo.
Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.