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23/10/2020
Incremento delle pensioni: circolare applicativa di INPS
Foto Articolo News

Incremento delle pensioni: circolare applicativa di INPS

Dopo le analisi del caso INPS ha oggi emanato la circolare (n. 107) applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali.

 

 

Come ottengo la maggiorazione?

L’aspetto più rilevante riguarda l’accesso all’aumento.

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile. Non devono presentare alcuna domanda.

I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda.

 

L’intervento applicativo era sostanzialmente già segnato poiché la Sentenza 152 e il Legislatore hanno di fatto esteso benefici già previsti per gli invalidi (ciechi, sordi, pensionati “previdenziali”) con più di 60 anni, ma meno di 65. E tali aspetti sono già rodati sotto il profilo amministrativo.
Va apprezzata la discontinuità che invece riguarda l'erogazione dell’incremento, su cui INPS prevede, almeno per le provvidenze assistenziali, la concessione d’ufficio anche in assenza di domanda.

 

 

Chi ha diritto e chi no?

Non ci resta quindi che richiamare quanto già anticipato confermando e precisando alcuni dettagli.

  • hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;

  • l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.

  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;

  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;

  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63;

  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42

 

 

Attenzione ai limiti reddituali: per il beneficiario coniugato vale un doppio limite e cioè non deve disporre di redditi propri di importo superiore a 8.469,63 euro e - in aggiunta - i redditi cumulati con quelli del coniuge non devono superare i 14.447,42 euro.

Gli incrementi indicati sono "al massimo": significa che diventano più bassi man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali. Può quindi accadere che anche un introito molto basso incida negativamente sull'ammontare dell'incremento.

Rimangono esclusi dall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;

  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;

  • i minori invalidi, ciechi o sordi che siano.

 

Quali redditi si contano?

Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo, ai soggetti danneggiati da vaccinazione o trasfusione (legge 210).

Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF

Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il suo reddito
Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge.

Se il pensonato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.

 

 

Cosa accade ora?

Con queste premesse è da attendersi che nelle prossime mensilità gli “aventi diritto” trovino nel proprio conto l’importo variamente maggiorato; questo per gli invalidi civili, i ciechi civili, i sordi. Non è ancora dato sapere se gli interessati riceveranno anche una comunicazione da INPS.

Diversa la situazione per i titolari di pensione (previdenziale) ex legge 222/1984: a questi il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

 

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