AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI
Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla D'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsanpietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio
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AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI
PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024
Si allega la comunicazione di proroga: DGR 1450 del 30/IX/2024 – Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio.
La Regione Marche disciplina l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e l’accreditamento delle strutture sanitarie, e socio-sanitarie e sociali.
Per autorizzazione si intendono i provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture o l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti normativi previsti.
Per accreditamento istituzionale si intende il provvedimento con il quale viene riconosciuto alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale, nel rispetto della garanzia dei livelli di qualità previsti.
Autorizzazione ed accreditamento sono due processi di valutazione sistematica e continuativa il cui obiettivo è quello di verificare il possesso, da parte delle strutture richiedenti, di adeguati requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici, organizzativi e di funzionamento che concorrono a determinare la qualità del servizio sanitario e socio-sanitario.
Il sistema regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, e socio-sanitarie e sociali è disciplinato dalla legge regionale n.21 del 30 settembre 2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” , modificata dalla legge regionale n. 7 del 14 marzo 2017.
È stato successivamente emanato il regolamento regionale del 1 febbraio 2018, n. 1 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, che ha definito e codificato le varie tipologie di strutture interessate dalle norme di autorizzazione ed accreditamento.
AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
L’ente deputato al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio è il Comune, a cui è subentrato il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, ove la struttura sanitaria è ubicata.
Il Comune/SUAP accerta la regolarità della domanda e richiede i relativi pareri vincolanti agli enti individuati dalla normativa (LR 21/2016 art. 8 c.2 e art.9 c.2)
Le strutture subordinate ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio sono le seguenti:
a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
c) le strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione;
Nel caso di diniego dell’autorizzazione all’esercizio o nel caso il provvedimento contenga prescrizioni, l’interessato può presentare al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.
Il Comune decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita la Commissione tecnico- consultiva. La richiesta non può essere accolta nel caso di parere negativo della Commissione.
Di seguito la Modulistica prevista per l’Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie extraospedaliere residenziali e semiresidenziali (DGR 937 e 938/2020)
Domanda di Autorizzazione alla Realizzazione: Modello AUT1-A RES
Domanda di Autorizzazione all'Ampliamento: Modello AUT1-B RES
Domanda di Autorizzazione alla Trasformazione: Modello AUT1-C RES
Domanda di Autorizzazione al Trasferimento: Modello AUT1-D RES
Domanda di Autorizzazione all'Esercizio: Modello AUT2 RES
Domanda di Autorizzazione all'Esercizio Modello AUT2 RES - Per case - mix
NORMATIVA REGIONALE
Generale
Legge Regionale n. 21 del 30 settembre 2016 modificata dalla L.R. 7/2017 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”
Regolamento Regionale del 1 Febbraio 2018, N. 1 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)."
Strutture Residenziali
(DGR 937 del 20.07.2020 (Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni) Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
Allegato A - Introduzione e Modulistica
Allegato A - Requisiti Generali e Specifici
(DGR 938 del 20.07.2020 (Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV) Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.
Allegato A - Requisiti Specifici (Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1265 del 31/08/2023
Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’’” - Allegato A.
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE
L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate, l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali (LR 21/2016 art.2).
Con le strutture pubbliche e private accreditate viene infatti stipulato un accordo contrattuale con il quale gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e i Comuni definiscono la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti, nonché, limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, la relativa remunerazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’accreditamento è in sintesi uno strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo delle prestazioni, dell’efficienza e dell’organizzazione.
Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono svolte dalla Regione, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’art.7, comma 1 della LR 21/2016 e cioè:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a);
- strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (lettera b);
- strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive e le strutture socio-sanitarie di lungoassistenza e mantenimento e protezione (lettera c);
- stabilimenti termali (lettera d).
E’ la Giunta Regionale che disciplina le procedure ed i requisiti di accreditamento regionale e prevedendo:
- requisiti essenziali, quale presupposto necessario per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento;
- eventuali requisiti ulteriori correlati alla complessità organizzativa e dell’attività delle strutture.
Tali requisiti sono direttamente correlati ai livelli di qualità attesi.
L’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 identifica l'Organismo Tecnicamente Accreditante (in seguito definito O.T.A.) come la struttura a cui spetta il compito, nell’ambito del processo di accreditamento, di effettuare la valutazione tecnica necessaria ai fini dell’accreditamento, fermo restando che l’ente in ogni caso titolato a concedere l’accreditamento è la Regione.
L’OTA ha una propria autonomia, caratteristica fondamentale per formulare il proprio giudizio tecnico, in particolare tale autonomia deve intendersi quale espletamento delle proprie funzioni senza condizionamenti esterni e in assenza di conflitto di interessee deve operare nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
Come chiedere l’accreditamento:
Le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale sono attualmente disciplinate nella DGR n.1572 del 16.12.2019, integrata dalla DGR n.1573 del 16.12.2019.
La domanda di accreditamento va presentata al Dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità della Regione Marche, via PEC, utilizzando la modulistica disponibile. Per avviare la domanda occorre compilare il modulo di domanda Mod. Accr ed allegare i documenti specificati
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Il processo di accreditamento è composto da una serie di azioni che, partendo dalla domanda del soggetto interessato, portano all’atto finale di riconoscimento dello status di soggetto accreditato. Il processo si può sinteticamente scomporre nelle seguenti tre fasi:
- Istruttoria amministrativa
- verifica della completezza della domanda;
- verifica della compatibilità con la programmazione regionale;
- verifica della rispondenza dei requisiti soggettivi;
- verifica del possesso della/e autorizzazione/i.
2. Istruttoria tecnica (fase propria dell’OTA)
- verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.
3. Conclusione e adozione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego, a carico dell’ente Regione.
Rilevante nella procedura di accreditamento è la valutazione di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e nazionale effettuata in relazione al fabbisogno di assistenza definito in base alle funzioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali che sono individuate dal Piano socio-sanitario regionale a garanzia dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e delle esigenze connesse all’assistenza integrativa.
L’Accreditamento ha validità triennale e può essere rilasciato anche con prescrizioni se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale tali prescrizioni debbono essere evase e si provvede poi alla verifica di quanto effettuato.
Non è previsto il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l’irricevibilità, non prima di centocinquanta giorni (150 gg) e non dopo novanta giorni (90 gg) antecedenti la data di scadenza del precedente accreditamento.
L’accreditamento non è trasmissibile. Nei casi di mutamento della compagine societaria o di subentro in qualsiasi forma, va presentata richiesta di nuovo accreditamento. Nelle more del rilascio del nuovo accreditamento e in ogni caso fino alla scadenza degli eventuali contratti stipulati con la pubblica amministrazione conserva validità l’originario accreditamento (art.17 comma 8 L.R. 21/2016).
Nel caso di diniego dell’accreditamento o nel caso lo stesso contenga delle prescrizioni, l’interessato può presentare, ai sensi dell’art.18 L.R. 21/2016, alla Regione-P.F. Accreditamenti entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.
Il Dirigente della P.F. Accreditamenti decide nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito l’O.T.A. La richiesta non può essere accolta nel caso di parere negativo dell’O.T.A.
Ai sensi dell’art.19 L.R. 21/2016, la Regione può verificare, in ogni momento, tutte le strutture pubbliche e private accreditate. A tal fine si avvale del servizio ispettivo e/o dell’O.T.A.
La verifica dei requisiti da parte dell’ O.T.A.
La visita di Verifica del possesso dei requisiti previsti dal manuale di Accreditamento viene organizzata dal Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.) dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), che si avvale del Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale (G.A.A.R.).
L’Agenzia Regionale Sanitaria attraverso il Comitato Tecnico Operativo (C.T.O.), organizza la visita sul campo e comunica formalmente alla Struttura la data della verifica, il programma della/e giornate di visita e i nominativi dei componenti del team di valutazione. Prima della visita i valutatori esaminano la documentazione esistente relativa alla struttura e valutano la necessità di integrazioni/chiarimenti.
Per la visita di accreditamento si utilizza una checklist e la verifica dei requisiti viene effettuata tenendo conto di quanto stabilito nel decreto della PF Accreditamenti n° 333/ACR del 16.12.2019 “Presa d’atto e approvazione del manuale operativo relativo ai requisiti di accreditamento istituzionale di cui agli artt. 16 e ss. Della LR 30/09/2016 n.21”.
Al termine della visita i valutatori forniscono una prima sintesi dell’andamento della verifica e consegnano copia del verbale alla struttura. Il verbale riporta la valutazione complessiva sulla struttura visitata e le eventuali modifiche apportate alle valutazioni dei requisiti, rispetto a quelle date dal legale rappresentante della struttura nell’autodichiarazione, a suo tempo compilata.
NORMATIVA REGIONALE
Legge Regionale n. 21 del 30 settembre 2016- modificata dalla L.R.7/2017
Regolamento Regionale del 1 Febbraio 2018, N. 1
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).
D.G.R. n.1572 del 16/12/19 (BURM n. 2 del 03.01.2020)
“Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1411 del 30 settembre 2023 avente ad oggetto: L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI n. 47 del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto: L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento dei nominativi dei componenti del Gruppo Regionale Congruità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.
AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE
La Regione Marche ha adottato recentemente, in attuazione della legge di riforma del welfare, importanti ed innovativi atti legislativi e regolamentari contenenti gli standard strutturali ed organizzativi delle strutture socio-assistenziali e socio-educative.
Tale disciplina riguarda le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente.
Tutti i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, modificare, trasformare la tipologia o trasferire la sede o la titolarità di servizi e strutture socio- assistenziali e socio- educative come più sotto individuate, devono essere in possesso di una specifica autorizzazione.
Le prestazioni di dette strutture socio-assistenziali e socio-educative non devono rientrare nei LEA. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono infatti le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (imposte e tasse).
Per l’autorizzazione alla realizzazione è prevista solo la verifica di compatibilità della struttura rispetto al piano di fabbisogno regionale e non la verifica della congruità del progetto. La verifica rispetto al piano di fabbisogno regionale è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, tenuto conto delle caratteristiche locali e delle specificità di ciascuna struttura, per meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
Di seguito l’elenco previsto dalla normativa regionale delle strutture socio-assistenziali e socio-educative soggette alla procedure di autorizzazione e accreditamento.
Strutture residenziali per anziani autosufficienti
•Comunità Alloggio (CAA) • Casa Albergo (CA) • Casa di Riposo (CR)
Strutture residenziali per donne vittime di violenza
Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza (CREVV) • Casa Rifugio per donne vittime di violenza(CRVV) • Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza (CAAVV)
Strutture residenziali e semiresidenziali per adulti
Comunità Familiare (CF) • Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità (CAD) • Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali (CALDM) • Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti (CAT) • Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti (CADED) • Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento (CRVTS) • Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà (AS) • Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti (CPAA)
Strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni
• Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni (CPAM) • Comunità Familiare per Minorenni (CFM) • Comunità Socioeducativa per Minorenni (CEM) • Comunità semiresidenziale socioeducativa per Minorenni (SEM) • Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore (CABG) • Comunità per l’autonomia (CAM) • Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti (CMSNA1) • Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti (CMSNA2)
La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un referente del Dipartimento di Prevenzione dell’AST competente per territorio.
La concessione dell’autorizzazione è finalizzata ad assicurare la qualità del servizio in termini organizzativi, strutturali e di sicurezza, garantita dal possesso di appositi requisiti, previsti dalla normativa di riferimento.
Nel caso di diniego dell’autorizzazione all’esercizio o nel caso lo stesso contenga prescrizioni, l’interessato può presentare al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.
Il Comune decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita la Commissione tecnico-consultiva. La richiesta non può essere accolta nel caso di parere negativo della Commissione.
I soggetti già in possesso di autorizzazione all’esercizio sono tenuti, entro SETTEMBRE 2023, a presentare istanza di adeguamento dell’autorizzazione stessa integrandola, con documentazione aggiuntiva richiesta, come da modulistica prevista.
Il Comune (SUAP) competente al rilascio dell’autorizzazione – avvalendosi della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 – emette, entro 365 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione, il provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione. Sino al rilascio del provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione, l’attività può essere esercitata senza soluzione di continuità sulla base dell’autorizzazione già rilasciata.
Normativa nazionale
Normativa regionale
DECRETO N.7 DEL 28/03/2024: L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) e DGR 1265/2023 – Approvazione nuova modulistica.
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1265 del 31/08/2023
Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’’”.
Allegato A.
LEGGE REGIONALE n. 21 del 30/09/2016
Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.
REGOLAMENTO REGIONALE n.1 del 01/02/2018
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
Di seguito la Modulistica prevista per l’Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture socio-assistenziali e socio-educative (DGR 937 e 938/2020)
MODULISTICA
01 - Diagramma di flusso 1
02 - Diagramma di flusso 2
Modello Unico
ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE
Tale disciplina riguarda le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente, così come dettagliatamente riportare nella pagina riguardante l’autorizzazione.
L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private come sopra individuate e già autorizzate, l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del sistema integrato di interventi e servizi sociali (LR 21/2016 art.2).
Con le strutture pubbliche e private accreditate viene infatti stipulato un accordo contrattuale con il quale i Comuni definiscono la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti.
L’accreditamento è in sintesi uno strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo delle prestazioni, dell’efficienza e dell’organizzazione.
Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento delle strutture socio-assistenziali e socio-educative sono svolte dal Comune che si avvale del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un referente del Dipartimento di Prevenzione dell’AST competente per territorio.
E’ la Giunta Regionale invece che stabilisce i requisiti per l’accreditamento prevedendo:
- requisiti essenziali, quale presupposto necessario per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento;
- eventuali requisiti ulteriori correlati alla complessità organizzativa e dell’attività delle strutture.
Tali requisiti sono direttamente correlati ai livelli di qualità attesi.
Come chiedere l’accreditamento
Le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale sono attualmente disciplinate nella DGR n.1572 del 16.12.2019, integrata dalla DGR n.1573 del 16.12.2019.
La domanda di accreditamento va presentata dal soggetto titolare della struttura e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. La modulistica da utilizzare per presentare la domanda di accreditamento è attualmente ancora in fase di definizione. Per maggiori informazioni al riguardo vi chiediamo di contattare i recapiti che trovate in fondo alla pagina.
Il processo di accreditamento è composto da una serie di azioni che, partendo dalla domanda del soggetto interessato, portano all’atto finale di riconoscimento dello status di soggetto accreditato. Il processo si può sinteticamente scomporre nelle seguenti tre fasi:
- Istruttoria amministrativa
- verifica della completezza della domanda;
- verifica della compatibilità con la programmazione regionale;
- verifica della rispondenza dei requisiti soggettivi;
- verifica del possesso della/e autorizzazione/i.
2. Istruttoria tecnica (fase propria della Commissione Tecnica Consultiva)
- verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.
3. Conclusione e adozione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego, a carico del Comune.
Rilevante nella procedura di accreditamento è la valutazione di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e nazionale effettuata rispetto al fabbisogno di assistenza definito in base alle funzioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali che sono individuate dal Piano socio-sanitario regionale a garanzia dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e delle esigenze connesse all’assistenza integrativa
L’Accreditamento ha validità triennale e può essere rilasciato anche con prescrizioni se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale tali prescrizioni debbono essere evase e si provvede poi alla verifica di quanto effettuato.
Non è previsto il rinnovo tacito. La domanda di rinnovo deve essere presentata, pena l’irricevibilità, non prima di centocinquanta giorni (150 gg) e non dopo novanta giorni (90 gg) antecedenti la data di scadenza del precedente accreditamento.
L’accreditamento non è trasmissibile. Nei casi di mutamento della compagine societaria o di subentro in qualsiasi forma, va presentata richiesta di nuovo accreditamento. Nelle more del rilascio del nuovo accreditamento e in ogni caso fino alla scadenza degli eventuali contratti stipulati con la pubblica amministrazione conserva validità l’originario accreditamento (art.17 comma 8 L.R. 21/2016).
Nel caso di diniego dell’accreditamento o nel caso lo stesso contenga delle prescrizioni, l’interessato può presentare, ai sensi dell’art.18 L.R. 21/2016, al Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.
Il Comune decide nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentita la Commissione Tecnica Consultiva. La richiesta non può essere accolta nel caso di parere negativo della Commissione Tecnica Consultiva
Ai sensi dell’art.19 L.R. 21/2016, il Comune può verificare, in ogni momento, tutte le strutture pubbliche e private accreditate. A tal fine si avvale della Commissione Tecnica Consultiva
Normativa regionale
Legge Regionale n. 21 del 30 settembre 2016- modificata dalla L.R.7/2017
"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”
Regolamento Regionale del 1 Febbraio 2018, N. 1
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).
D.G.R. n.1572 del 16/12/19 (BURM n. 2 del 03.01.2020)
“Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”
Nelle schede seguenti illustriamo nel dettaglio procedure e norme previste per l’autorizzazione e l’accreditamento di due particolari tipologie di strutture: quelle per l’infanzia e l’adolescenza e quelle per i nidi domiciliari
SERVIZI E STRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.R. 9/2003
DESCRIZIONE |
La L.R. 13 maggio 2003, n. 9 – Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” ed il relativo regolamento attuativo n° 13/2004 come successivamente modificato, individua e definisce i servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione e sancisce l'obbligatorietà del possesso dell'autorizzazione al funzionamento. Il titolare del servizio, ai sensi dell’art.14 della suddetta legge, presenta domanda di autorizzazione al Comune dove il servizio è ubicato. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 19 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un referente del Dipartimento di Prevenzione dell’AST competente per territorio. Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, qualora siano intervenuti requisiti aggiuntivi di qualità, come definiti dalla L.R. n.9/2003 art. 23, il titolare del servizio può richiedere l'accreditamento della struttura secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n.13/2004. |
PROCEDURA |
Procedura relativa alla L.R. n. 9/03 In tale documento è descritta nel dettaglio la procedura prevista per richiedere l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n.9 |
MODULISTICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO |
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI |
Griglia tipo centro di aggregazione Griglia tipo centro per l'infanzia Griglia tipo per servizi domiciliari Griglia tipo per sostegno alle funzioni genitoriali |
NIDI DOMICILIARI
DESCRIZIONE |
La Regione Marche con la L.R. 9/2003, la DGR n. 1038 del 09/07/2012 e la DGR 1197 del 01/08/2012 disciplina il servizio sperimentale di “nidi domiciliari”, stabilendo i requisiti e le caratteristiche dei nidi sotto il profilo organizzativo e di ricettività. Il servizio “Nidi domiciliari” si svolge, di norma, nell’abitazione dell’educatore o comunque, in un’altra abitazione di cui l’operatore ha la disponibilità. L’immobile deve essere conforme alle norme vigenti in materia di civile abitazione e a quelle tecniche volte a garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini e deve comprendere almeno due locali distinti, di cui uno da dedicare alle attività ludico-educative e uno da destinare ai bambini per il riposo. Si potranno accogliere fino a un massimo di cinque bambini allo stesso tempo di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e tre in presenza di un bimbo al di sotto dell’anno di età. Lo spazio deve essere direttamente proporzionale al numero di bambini accolti: ogni bambino deve poter disporre di una superficie minima di mq. 5. Il servizio prevede un orario di apertura che può andare dalle ore 7 alle 22. Il Nido Domiciliare può essere attivato solo se autorizzato dal Comune e richiede la presenza necessaria ed essenziale di una nuova figura professionale, quella degli Operatori di nido domiciliare. |
PROCEDURA |
PROCEDURE PER IL RILASCIO In tale documento è descritta nel dettaglio la procedura prevista per richiedere l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
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MODULISTICA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO |
INFO E CONTATTI
Componenti Commissione Tecnica Consultiva
Presidente Coordinatore d'Ambito Dott. Alessandro Ranieri
Componente Dr. Silvia Scaramuzza
Componente Dr. Diego Illuminati
Componente Ing. Mauro Fortuna
Componente Sig.ra Fiorella Traini
INFO
Ambito Sociale XIX
P.le Azzolino n. 18 Fermo
Tel. 0734.284500
Orari: Dal Lunedì al Venerdi 08.30 – 14.00
Martedì e Giovedì 15.00 – 18.00
Referente: Dott.ssa Sibilla Zoppo Martellini